Congedo Parentale: ecco come funziona in Italia

di Redazione Frasix

Astensione obbligatoria per maternità, congedo di paternità e congedo parentale: tutto quello che c’è da sapere sui diritti dei genitori lavoratori.

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Il congedo parentale è una grande conquista nel campo del lavoro. Vediamola insieme: Secondo l’articolo 37 della Costituzione italiana

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

È proprio da questo principio che sono nate, a partire dal 1971, varie leggi atte a disciplinare l’astensione dal lavoro di madri e padri lavoratori attraverso il congedo di maternità, il congedo di paternità e il congedo parentale.

Congedo parentale INPS: l'astensione obbligatoria per maternità

L’astensione obbligatoria per maternità (o aspettativa per maternità) è undiritto indisponibile - ovvero irrinunciabile - della lavoratrice durante il quale la donna percepisce dall’INPS un’indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera, compresa tredicesima, eventuale quattordicesima e facoltativi premi e mensilità aggiuntive.

Inoltre la contrattazione collettiva può prevedere un’integrazione dell’indennità a carico del datore di lavoro, fino a raggiungere il 100% dell’ordinaria retribuzione percepita in busta paga. Il periodo dell’astensione obbligatoria per maternità dal lavoro dura5 mesi: 2 precedenti alla data stabilita del parto e 3 successivi o, in alternativa e su permesso del medico, si può scegliere di entrare in aspettativa da un mese prima la possibile data del parto e per i 4 mesi dopo.

Astensione facoltativa

In caso di nascita prematura del bambino le donne hanno comunque diritto di godere dei giorni di congedo pre-parto di cui non hanno potuto usufruire. Il congedo di maternità è un diritto anche per le madri adottive e affidatarie per i 5 mesi successivi all’ingresso del minore nella famiglia adottiva. In caso di aborto, avvenuto oltre i 180 giorni di gestazione, la donna ha comunque diritto a un periodo di congedo di massimo 5 mesi che in questo caso però non è obbligatorio.

Hanno diritto all’astensione obbligatoria per maternità le lavoratrici dipendenti, parasubordinate, autonome, agricole, le collaboratrici a progetto, le disoccupate, le socie lavoratrici di società cooperative.

Per esercitare il diritto all’astensione obbligatoria precedente al parto bisogna presentare l’apposita domanda all’INPS e al datore di lavoro, entro i 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto.

Congedo parentale del padre

Come l’astensione dal lavoro per maternità, anche il congedo di paternità è un diritto indispensabile sancito dalla legge.

La norma, ancora sperimentale, prevede 2 giorni di astensione obbligatoria dal lavoro più 2 giorni di congedo facoltativo da utilizzare alternativamente alla madre in astensione obbligatoria (a condizione quindi che la donna rinunci a due giorni del proprio congedo), come recita il secondo comma dell’articolo 48 della Legge sulla Stabilità del 2017:

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è stato introdotto, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, dall’art. 4, c. 24, lett. a), della L. 92/2012. Tale disposizione prevede che il padre, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno, in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria della madre. Successivamente, tale misura è stata prorogata sperimentalmente per il 2016 dall’art. 1, c. 205, della L. 208/2015 (Stabilità 2016) che ha elevato la sua durata a 2 giorni, fruibili anche in via non continuativa.

Anche i papà che hanno il diritto di godere del diritto all’astensione obbligatoria devono presentare un’apposita domanda all’INPS e al datore di lavoro ma, a differenza delle mamme, hanno l’obbligo di farlo 15 giorni prima della data a partire dalla quale intendono avvalersi di tale congedo.

I neo padri che hanno diritto al congedo di paternità - la cui indennità corrisponde al 100% della retribuzione giornaliera - sono tutti i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori in cassa integrazione o in mobilità e quelli che percepiscono le indennità di disoccupazione Asp e mini Asp.

Nonostante i piccolissimi passi avanti degli ultimi anni, l’Italia è molto indietro per quanto riguarda il congedo di paternità. Basti pensare che il disegno di legge che prevedeva 15 giorni di permessi pagati (già previsti in paesi dell’Unione Europea come Svezia e Danimarca), è ancora fermo in Senato dal 2015.

Il congedo di paternità in sostituzione a quello di maternità

Un’altra forma di congedo parentale dedicata ai padri lavoratori dipendenti o iscritti alla gestione separata dell’INPS è quello in sostituzione della madre.

In questo caso l’astensione dal lavoro viene retribuita all’80% ma è limitata a 4 casi specifici:

  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del bambino da parte della madre;
  • affidamento esclusivo al padre;
  • rinuncia espressa della madre che ha diritto al congedo di maternità, possibile solo in caso di adozione o affidamento.
  • Il congedo di paternità sostitutiva decorre dalla data in cui si è verificata uno dei 4 casi menzionati ed è riconosciuto a prescindere dal fatto che la madre sia lavoratrice o casalinga.

Il padre lavoratore può presentare la domanda con le stesse modalità previste per la madre lavoratrice.

Retribuzione

Il congedo parentale in senso stretto è undiritto facoltativo che prevede la possibilità per i genitori di figli che abbiano massimo 12 anni la possibilità di astenersi dal lavoro senza perdere il posto.

La madre può richiedere tale congedo per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi; il padre può astenersi dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 7 mesi. Entrambi i genitori possono congedarsi contemporaneamente, senza superare il limite complessivo di 11 mesi.

Il congedo parentale è un diritto per i lavoratori dipendenti del settore privato, i professionisti iscritti alla gestione separata INPS e i lavoratori a progetto o parasubordinati.

Per quanto riguarda la retribuzione durante il periodo di congedo parentale tutto dipende dall’età dei figli:

  • fino a 6 anni spetta il 30% della retribuzione media giornaliera;
  • da 6 a 8 anni spetta il 30% solo nel caso in cui si dimostri un forte disagio economico del lavoratore, altrimenti il congedo si considera non retribuito;
  • da 8 a 12 anni non è prevista alcuna retribuzione

Ovviamente anche i genitori adottivi o affidatari si possono avvalere del congedo parentale, ma solo qualora il bambino sia stato da loro adottato o a loro affidato in un’età che non superi gli 8 anni.

Cosa ne pensate dei congedi parentali in Italia? Quali sono i miglioramenti a cui potremmo aspirare? Discutiamone insieme nei commenti!